20 Giugno 2018

1. Entra in vigore l’1 gennaio 2012 la nuova disposizione della legge n. 183 del 12 novembre 2011, che prevede che i certificati rilasciati dalla pubblica amministrazione siano utilizzabili esclusivamente nei rapporti tra privati e debbano riportare, pena la loro nullità, la dicitura: “il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.

2. L’iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni – tra cui rientra anche l’iscrizione all’albo professionale – può essere autocertificata.

 3. L’autocertificazione è la dichiarazione, prevista dal Dpr 445/2000, che sostituisce la produzione di certificati nei rapporti con la pubblica amministrazione, con i gestori di servizi pubblici e con i privati che vi consentono. La mancata accettazione di tali dichiarazioni o la richiesta di certificati o di atti di notorietà costituisce, per la pubblica amministrazione, violazione dei doveri d’ufficio.

 4. Si può usare la dichiarazione sostitutiva di certificazione anche per i seguenti stati, qualità personali e fatti:

  1. iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni
  2. appartenenza a ordini professionali
  3. titolo di studio, esami sostenuti
  4. qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica
  5. possesso e numero del codice fiscale, della partita iva e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria

 5. La dichiarazione, sottoscritta, può essere presentata direttamente o trasmessa via posta, fax o e-mail; in quest’ultimo caso è necessaria la firma digitale o pec.

La firma non va autenticata né va allegata copia del documento di identità del dichiarante.

Validità

Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono:

  • per i certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni è illimitata
  • per i restanti certificati è di 6 mesi (o più se previsto da leggi o regolamenti)

E’ stato inoltre prorogato il comma 2 dell’art. 41 del DPR  445/2000, che prevedeva la possibilità’ di produrre certificati, oltre il termini di validità, dichiarando, in fondo al documento, che “le informazioni contenute nel certificato non hanno subito variazioni dalla data di rilascio”.

Normativa di riferimento

  • Legge n. 183 del 12 novembre 2011 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)””, art. 15
  • Codice dell’amministrazione digitale, art. 58 (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)
  • D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di documentazione amministrativa”

Dichiarazione sostitutiva di certificazione – fac simile

Dichiarazione sostitutiva di certificazione – fac simile_iscrizione albo

REGOLAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA