L’ Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori é istituito con legge dello Stato ed ha come compito tenere l’Albo degli architetti iscritti, vigilare sulla correttezza dell’esercizio professionale, fornire pareri alla pubblica amministrazione.
Chi desidera svolgere la libera professione deve superare l’Esame di Stato ed iscriversi all ’Ordine. L’Ordine ha tra i propri iscritti, professionisti liberi che svolgono autonomamente la professione, ma anche dei professionisti che sono dei dipendenti pubblici.

  • Professione intellettuale – “Una professione intellettuale é un’abilità specifica (specifica non generica), fondata su principi indotti dalle scienze che vengono insegnati normalmente nelle università o scuole superiori che implica sempre la soluzione di un problema sulla base di quei principi” *.
  • Indipendenza – Un altro cardine è la libertà intellettuale del professionista che deve svolgere la propria attività in piena indipendenza, con personale responsabilità e controllo anche nell’ambito di organizzazioni complesse, con trasparente concorrenzialità, incentrata sulla qualità e non sulla minimalizzazione degli onorari.
  • Albo professionale  – Il Consiglio dell’Ordine è preposto alla tenuta dell’Albo degli iscritti, nel ricevere le domande di iscrizione si limita ad accertare che il richiedente sia in possesso dei requisiti richiesti dalla legge e procede all’iscrizione come atto dovuto e non discrezionale. Non può essere iscritto all’Albo chi, per qualsiasi titolo, non abbia il godimento dei diritti civili, ovvero sia incorso in una pena superiore ai tre anni di reclusione, o a quella dell’interdizione dell’esercizio della professione.
  • Professione protetta – Tra tutte le professioni intellettuali ve ne sono alcune che sono definite protette; si tratta di quelle professioni per il cui esercizio é necessaria l’iscrizione in apposito Albo e cioé di quelle professioni, tradizionalmente riservate a coloro che, per il corso di studi e la preparazione conseguita, sono i soli ad essere in possesso delle capacità tecniche e professionali necessarie ad assicurare una prestazione di qualità nell’interesse del cliente e della collettività. Si tratta di quelle professioni che per l’elevato rischio sociale o comunque per l’interesse pubblico connesso al loro legale esercizio, sono indirizzate a diritti fondamentali dei cittadini: difesa del diritto alla salute, difesa dei diritti soggettivi, tutela delle trasformazioni dell’ambiente e del paesaggio, sicurezza delle costruzioni e degli impianti, informazione, ecc..
  • Componente etica – Le prestazioni professionali possiedono una assoluta specificità che le distingue e le rende non assimilabili ad alcuna altra attività economica, sia essa attinente ai servizi, alla produzione, al commercio, comportando una indispensabile componente etica che non viene richiesta agli altri settori.
  • Fiduciarietà – Il Committente è obbligato dalla legge a servirsi di un professionista iscritto all’Ordine per ottenere determinate prestazioni, tuttavia, gli è garantita la massima libertà di scelta del professionista nell’ambito degli iscritti all’Albo. Il rapporto che si istaura tra cliente e professionista ha carattere fiduciario, nel senso che il cliente liberamente sceglie una persona a cui si affida completamente, avendo fiducia nelle sue competenze tecnico-scientifiche e nella moralità del suo comportamento.
  • Codice deontologico – È l’elemento caratterizzante il sistema professionale. È lo strumento di cui si dotano gli Ordini ed i Collegi per assicurare il corretto esercizio della professione e costituisce il portato sostanziale di una professione intellettuale “protetta”. Esso garantisce l’interesse collettivo ed il cittadino. L’Ordine ha il compito di tutelare gli interessi della collettività degli iscritti e non del singolo iscritto.