Sicurezza nelle manutenzioni in quota. Le nuove istruzioni tecniche regionali (D.G.R.V. 97/2012)

D.G.VR.V. 97/2012


DLgs 81/08 – Validità corsi a distanza_online_e-learning

DLgs 81/08


Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81


Riforma della sicurezza e igiene del lavoro: nuovi obblighi e nuove sanzioni per i datori di lavoro. 

Il 25 agosto 2007 è entrata in vigore la Legge 3.8.2007 n. 123.


 

POS e PIMUS: i modelli della provincia di Padova

Dicembre 2011
Da alcuni anni il Gruppo di lavoro provinciale di Padova, di concerto con il Comitato provinciale di coordinamento (CPC), ha operato un ruolo attivo e propositivo in tema di sicurezza nei cantieri edili, con particolare attenzione alla promozione e diffusione della consapevolezza e della sensibilizzazione fra gli operatori tecnici ed economici del settore.
Un primo e significativo passo in questa direzione è stato rappresentato dalla messa a punto, all’indomani dell’entrata in vigore del D.P.R. n. 222/2003, di un aggiornamento dello schema del piano operativo di sicurezza (POS) e del piano di montaggio uso e smontaggio dei ponteggi (PiMUS), al fine di fornire una risposta alle incertezze interpretative della norma emerse nella quotidiana applicazione da parte degli operatori del settore. Obiettivo altrettanto essenziale era il coniugare il necessario rigore e aderenza al dettato normativo con un linguaggio e una veste grafica che rendessero questo schema uno strumento versatile, improntato alla chiarezza e all’agevole adattabilità d’uso.
A sei anni di distanza, tuttavia, è avvertita la necessità di affrontare le ulteriori problematiche e le nuove sfide emerse, anche alla luce delle modifiche introdotte con il D.Lgs. n. 81/2008, in tema di POS e di PiMUS. Infatti, tra gli obblighi in capo al datore di lavoro di un’impresa esecutrice [art. 97, comma 1, lettera g), D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.] è prevista la redazione del POS con i contenuti minimi previsti all’Allegato XV, punto 3.2; allo stesso modo, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ha l’obbligo di verificare l’idoneità di questo documento ai sensi dell’art. 92, comma 1, lettera b).
Relativamente alla redazione del PiMUS, questo onere è in capo al datore di lavoro, a mezzo di persona competente, ai sensi dell’art. 136, comma 1, e deve avvenire rispettando i contenuti minimi previsti dall’Allegato XXII. Partendo dall’esperienza maturata, il Gruppo di lavoro della provincia di Padova ha elaborato due nuovi schemi (POS e PiMUS) profondamente innovati nella struttura, nei contenuti e nella veste grafica. Denominatore comune ai precedenti modelli è stata la messa a punto di due documenti che, pur nella rigorosa aderenza ai contenuti essenziali fissati dalla normativa, non hanno lasciato spazio a formalismi o a inutili richieste di informazioni.

È importante sottolineare che la sintesi dei contributi, degli apporti e delle sensibilità specifiche emersi nel confronto con le associazioni di categoria, le parti sociali, gli ordini professionali e gli organi di vigilanza di cui ai documenti approvati il 20 settembre 2011 dal Gruppo di lavoro e il 18 novembre 2011 dal CPC, rappresentino un utile strumento a disposizione di tutti gli operatori (imprese, committenti e coordinatori) improntato alla praticità, all’efficacia e alla concretezza nell’uso e nell’implementazione delle misure preventive di sicurezza.

Pi.M.U.S. – Piano di montaggio, uso e smontaggio (nuovi obblighi che regolamentano l’impiego dei ponteggi) – Modello

P.O.S  Modello