Si comunica che il D.M. 15 luglio 2025, recante «Modifica al decreto 1° settembre 2021, recante: “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio”», ha differito al 25 settembre 2026 l’entrata in vigore dell’art. 4 del D.M. 1° settembre 2021, relativo alla qualificazione dei tecnici manutentori antincendio.
Il D.M. 22 settembre 2026, ha introdotto nel D.M. 1° settembre 2021 l’art. 6-bis che prevede una disciplina transitoria.
Possono continuare a effettuare controlli e interventi di manutenzione, fino alla conclusione della valutazione e comunque non oltre il 31 marzo 2027, i tecnici che entro il 25 settembre 2026 hanno presentato regolare istanza per la valutazione dei requisiti limitatamente alle tipologie di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio indicate nell’istanza.
Si ricorda ai professionisti che occorre verificare che il singolo tecnico sia in possesso dell’attestato di qualificazione previsto dal D.M. 1° settembre 2021 oppure che ricorrano le condizioni per operare nel periodo transitorio ai sensi dell’art. 6-bis. In entrambi i casi, le tipologie di presidi riportate nell’attestato o nell’istanza devono corrispondere a quelle oggetto dell’intervento.
L’attestato di qualificazione è rilasciato al singolo tecnico per una o più specifiche tipologie di presidi antincendio. Anche per i tecnici che operano in base alla disposizione transitoria, occorre verificare che le tipologie indicate nell’istanza corrispondano ai presidi sui quali intervengono.
Per i professionisti è importante contattare le imprese incaricate dei controlli e della manutenzione antincendio e a richiedere, prima dei prossimi interventi, i nominativi dei tecnici impiegati e, per ciascuno di essi, copia dell’attestato di qualificazione oppure documentazione attestante la presentazione della regolare istanza entro il 25 settembre 2026. Vanno verificate le tipologie di presidi riportate nella documentazione acquisita e, per i tecnici che operano nel periodo transitorio, a richiedere l’esito della valutazione non appena disponibile.
Resta ferma la necessità di rispettare il programma dei controlli e delle manutenzioni dei presidi antincendio e di conservare la documentazione degli interventi eseguiti.
Allegati
D.M. 22 settembre 2026 link
Decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 link
Decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 - Rettifica (errata corrige) alla nota prot. n. 15002 del 22 luglio 2026 link
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