Alla luce della Legge 27 del 24 marzo 2012 di conversione del Decreto Legge n. 1 del 24 gennaio 2012 si rende necessario puntualizzare i criteri – da pubblicare nel sito web dell’Ordine – per l’istruttoria e la convalida delle parcelle, fermo restando che in ottemperanza al disposto sopra richiamato a far data dal 24/01/2012, ogni riferimento alla tariffa professionale in contratti di nuova stipula tra professionisti e privati, dà luogo a nullità dello stesso.
Vidimazione parcelle su prestazioni anteriori al 24/01/2012
La Commissione Parcelle continua a fornire la sua consulenza istituzionale – applicando i criteri fino ad allora in vigore -per quanto riguarda l’opinamento di parcelle relative a lavori in essere con decorrenza anteriore il citato DL. Diritti: 1,5% dell’importo totale della parcella esclusa IVA. L’acconto è pari al 50% del diritto di vidimazione con un minimo di 50,00 euro.
Per incarichi successivi alla data del 24 gennaio 2012
Condizione indispensabile per la liquidazione della parcella è l’esistenza di un accordo tra le parti; ai fini istruttori, oltre alla documentazione riferita alla prestazioni svolte, dovrà essere trasmessa copia della parcella presentata al committente e copia del preventivo scritto e dettagliato con lo stesso pattuito o in alternativa una dichiarazione del professionista di quanto pattuito verbalmente. Per affidamenti di Per incarichi successivi al 31.12.2013 si dovrà presentare copia del contratto d’incarico stipulato per iscritto nel rispetto di quanto previsto dalle Norme Deontologiche. Diritti: 1,5% dell’importo totale della parcella esclusa IVA. L’acconto è pari al 50% del diritto di vidimazione con un minimo di 50,00 euro. (Delibera Consiliare del 20/12/2017)
Parere preventivo su prestazioni anteriori il 24 gennaio 2012
Comporta il rilascio di un parere preventivo, esclusivamente in merito ai criteri di calcolo dell’onorario, senza entrare nel merito dei relativi importi. Diritti: € 51,65 (Delibera Consiliare del 17/11/2014)
Parere di congruità sulla liquidazione a consuntivo dell’onorario richiesto rispetto alla effettiva prestazione
professionale svolta.
Tale verifica attiene alla vera e propria congruità dell’onorario, ovvero alla corrispondenza di questo alla reale entità della prestazione effettuata, sulla base di quanto preventivamente concordato con la committenza Il parere di congruità si rende necessario in tutti i casi di contenzioso sulla liquidazione degli onorari. La prestazione, quindi, deve essere individuata in base all’esame degli elaborati e di ogni altra documentazione idonea a dimostrare le prestazioni effettivamente commissionate e portate a termine. Ai fini del rilascio del parere di congruità:
per incarichi successivi alla data del 24 gennaio 2012
per affidamenti di incarico successivi al 31.12.2013 si dovrà presentare copia del contratto d’incarico stipulato per
iscritto nel rispetto di quanto previsto dalle Norme Deontologiche.
Diritti: 1,5% dell’importo totale della parcella esclusa IVA con un minimo di 50,00 euro. (Delibera Consiliare del 20/12/2017) Tutti i procedimenti amministrativi di competenza dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori – e tra questi quanto inerente il rilascio di pareri di congruità / liquidazione parcelle – osservano quanto disposto dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i..