Il Decreto Anticrisi, convertito nella Legge n. 2 del 28 gennaio 2009 ha determinato (articolo 16, comma 7) l’obbligatorietà, per tutti gli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori iscritti agli ordini provinciali, di dotarsi obbligatoriamente, di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e di comunicarlo alla struttura provinciale di appartenenza deputata alla tenuta di uno specifico elenco. Tale provvedimento, adottato anche per le imprese, si sostanzia nella certificazione di data ed ora di invio e ricezione di una e-mail e nell’attestazione dell’integrità del contenuto della medesima, sostituendo, di fatto, la raccomandata e definendo l’indirizzo PEC quale vero e proprio recapito professionale.
L’art. 4, comma 5 del Codice Deontologico degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori, Architetti Iunior e Pianificatori Iunior Italiani in vigore dal 1 settembre 2017 stabilisce che “Il professionista ha l’obbligo di comunicare tempestivamente i propri dati personali e quelli dell’attività professionale, compreso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata all’Ordine presso cui è iscritto, nonché qualsiasi variazione degli stessi o modifica dei requisiti di legge che ne hanno permesso l’iscrizione all’Albo”.
Il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, adeguando il testo vigente del Codice dell’Amministrazione Digitale (D. Lgs 82/2005), ha introdotto all’art. 37, per i professionisti iscritti all’Albo, l’obbligo del domicilio digitale e cioè un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata.
Il medesimo disposto legislativo prevede pure che il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all’Albo è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte dell’Ordine di appartenenza.
In caso di mancata ottemperanza alla diffida, l’Ordine commina la sanzione della sospensione dall’Albo fino alla comunicazione dello stesso domicilio digitale.
Cos’è la PEC
Cos’è la PEC
Il CNAPPC, a fronte delle richieste pervenute, ha concordato con Arubapec SpA di inserire nella convenzione la possibilità di ampliare lo spazio “inbox” e di “archiviazione” delle caselle attive di Posta Elettronica Certificata del dominio “Archiworldpec.it”.
L’ampliamento minimo previsto è di 1gb e non potrà superare, per ciascuna tipologia di spazio, i 10 gb. Per caselle attivate e pagate dall’iscritto, l’ampliamento ha un costo di Euro 3,00 iva esclusa a gigabyte per anno e attualmente, la procedura di ampliamento è completamente manuale. La richiesta deve essere inviata a mezzo pec (all’indirizzo assistenza@archiworldpec.it) oppure a mezzo fax (al numero 0575/862020) mediante il modulo “Convenzione CNAPPC: ampliamento casella PEC”, debitamente compilato e accompagnato da una fotocopia del documento d’identità del richiedente. A tale riguardo, il CNAPPC precisa che la Società fornitrice del servizio si è impegnata a realizzare, quantoprima, una procedura informatizzata aggiungendo fra gli articoli acquistabili a “carrello” un’apposita voce di menù. Per i servizi di PEC, FD, CNS e Fatturazione Elettronica PA è attivo il numero 0575/050013 dedicato alla categoria.