LEGGE 818/1984
Un professionista abilitato alla prevenzione incendi, è un professionista già iscritto al proprio albo professionale ma che ha superato gli esami previsti dal Decreto Legislativo 139 del 2006 (ex legge 818/84) a seguito della frequenza del corso base di specializzazione della durata di 120 ore. Questi corsi permettono di apporre la propria firma su una serie di atti previsti dalla legislazione antincendio
- COME VERIFICARE LA PROPRIA POSIZIONE PER AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO MODALITA’ ACCESSO AL PORTALE-ANPA PER GLI ISCRITTI:
Per i professionisti iscritti negli elenchi di cui al D.M. 05.08.2011 è possibile consultare la propria posizione formativa in merito all’aggiornamento in materia di prevenzione incendi, monitorando i corsi e le scadenze dell’abilitazione, sul sito https://www.mying.it/ previa registrazione “nell’area riservata”.
- REQUISITI PER MANTENERE L’ISCRIZIONE
In base a quanto stabilito dall’’art. 7 del D.M. 5 agosto 2011 relativamente al mantenimento dell’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno, i professionisti devono effettuare corsi e seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi della durata complessiva di almeno 40 ore nell’arco di 5 anni (il numero massimo di ore di seminari di aggiornamento è pari a 12 ore sulle 40 ore complessive di aggiornamento) dalla data di iscrizione nell’elenco.
Gli iscritti che non completano l’aggiornamento obbligatorio sono temporaneamente sospesi dagli elenchi del Ministero dell’Interno con il divieto di effettuare le prestazioni riservate ai professionisti antincendio, pena la segnalazione al Consiglio di Disciplina territoriale per esercizio abusivo della professione.
Il professionista sospeso dagli elenchi del Ministero dell'Interno sarà reintegrato a seguito del completamento delle 40 ore di aggiornamento obbligatorio, da quella data inizierà un nuovo quinquennio di riferimento, indipendentemente dalla durata del periodo di sospensione.
- MODELLO DOMANDA ISCRIZIONE
Per richiedere l’iscrizione negli elenchi è necessario compilare l’apposito modulo link
- CHE COSA VIENE RICONOSCIUTO CON AUTOCERTIFICAZIONE:
I crediti formativi relativi ai corsi/seminari abilitanti svolti presso l’Ordine Architetti PPC di Padova vengono caricati direttamente e non serve l’autocertificazione.
Per i corsi/seminari svolti presso l’Ordine Ingegneri/Collegio Periti ecc. o altri Enti terzi accreditati sarà possibile il riconoscimento dei cfp validi per anche l’aggiornamento professionale continuo oltre che per il mantenimento obbligatorio di cui all’art. 7 del D.M. 05/08/2011 nell’elenco del Ministero dell’Interno; previa istanza di riconoscimento in autocertificazione sul Portale Servizi CNAPP link .
COME FARE L’AUTOCERTIFICAZIONE:
La predetta istanza - richiesta con autocertificazione va formulata direttamente nel portale del CNAPPC https://portaleservizi.cnappc.it/ per accedere al quale è necessario inserire le proprie credenziali sulla pagina “accesso centralizzato”. In mancanza, è possibile attivare la procedura di richiesta di credenziali.
La richiesta va inserita all’interno della pagina personale, una volta effettuato l’accesso alla nuova piattaforma, all’interno del menù nero (sulla sinistra) , cliccare su “Crediti formativi” e, a seguire “Crea una nuova richiesta” indentificare nell’oggetto la voce di interesse nel menu a tendina - richiesta crediti con autocertificazione - corsi abilitanti anche di aggiornamento” (specificando il triennio di riferimento, cfp dichiarati che corrispondono alle ore del corso e carica allegato ).
L’istanza verrà quindi valutata dal Consiglio dell’Ordine APPC di Padova, che provvederà in merito.