25 Gennaio 2022

Si comunica agli iscritti che, in tema di  scadenze in materia di sicurezza antincendio e per l’aggiornamento periodico obbligatorio dei professionisti antincendio, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, interpellato dallo scrivente Ordine professionale, afferma la vigenza dell’art. 103 comma 2 del DL 18/2020 e di conseguenza la validità delle iscrizioni negli elenchi antincendio fino a novanta giorni dopo dalla dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza, ad oggi fissata per il 31 marzo 2022.

DCPREV.REGISTRO UFFICIALE.2022.0001057

 

 

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Articolo pubblicato il: 25 Gennaio 2022